BONUS PER DISAGIO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
A partire dal 2021 il cittadino/nucleo familiare dovrà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per i clienti diretti elettrici e gas l’importo del bonus verrà direttamente scontato in fattura, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla data di ammissione della riduzione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata di ARERA.
BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE)
Per accedere al bonus è necessario compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF). La domanda è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a questa pagina.
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è necessario allegare alla domanda l’apposita certificazione della ASL e copia del documento d’identità.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata di ARERA.