Imposte e Accise

Alle normali tariffe di distribuzione e di vendita del gas e dell'energia elettrica va aggiunta l'imposizione fiscale, che incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali. Generalmente il carico fiscale comprende l'accisa applicata al consumo totale ed espressa in euro, e l'Imposta sul Valore Aggiunto, espressa in termini percentuali.
A seconda del tipo di bene o servizio può esserci anche un'Addizionale, Provinciale o Comunale, in aggiunta all'Accisa, il cui valore dipende dalla Provincia in cui il bene è consumato.
 

L'imposizione fiscale sull'energia elettrica

Per l'energia elettrica, ai costi industriali devono essere aggiunte: 

  • l'Accisa applicata a livello nazionale per utenti non domestici è pari a 0,0031 €/kWh;
  • l'Accisa applicata a livello nazionale per utenti domestici è pari a 0,0047 €/kWh;


le Addizionali Provinciali/Comunali di cui è possibile vederne gli importi per ogni provincia nella relativa tabella (Tabella Addizionali Provinciali).


l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali e applicata all'importo totale comprensivo di imposte (imposta erariale e addizionale provinciale). (pdf)
Esistono delle categorie di consumatori che possono chiedere l'applicazione di regimi speciali sull'IVA sull'energia elettrica: scoprilo in questa pagina Agevolazioni IVA

L'imposizione fiscale sul gas naturale

Ricordiamo che l'uso di gas naturale come combustibile è soggetto all'accisa e all'addizionale regionale, che quindi contribuiscono a formarne il prezzo finale. Il Decreto Lgs. 26/07 stabilisce a partire dal 1 Gennaio 08 una nuova e più semplice classificazione degli usi del gas naturale ai fini dell'applicazione delle Accise, addizionali regionali e dell'IVA. La distinzione viene fatta tra usi civili e usi industriali, dove gli usi civili raggruppano e sostituiscono le vecchie tipologie tariffarie in un uso fino al 2007 (T1 - cottura cibi e produzione di acqua calda; T2 - riscaldamento; T3 - uso promiscuo o altri usi).

USI CIVILI
Al costo di produzione del metano, devono essere aggiunte: 

  • l'Accisa
    A decorrere dal 1 Gennaio 2008 il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l'applicazione dell'accisa non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a "riempimento" (facendo riferimento all'anno solare dal 1 Gennaio al 31 Dicembre).
    Le quattro fasce di consumo e i relativi valori dell'accisa differenziati fra nord e sud Italia con decorrenza 1 Gennaio 2008 e fino al 31 Dicembre 2008, come specificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 Febbraio 2008 sono riportati in tabella:

Fascia di consumo Importo Nord Italia Importo Sud Italia
1° scaglione per consumi fino a 120 mc/anno 0,044 €/mc 0,038 €/mc
2° scaglione per consumi oltre i 120 mc/anno e fino a 480 mc/anno 0,175 €/mc 0,135 €/mc 
3° scaglione per consumi oltre i 480 mc/anno e fino a 1560 mc/anno 0,170 €/mc 0,120 €/mc 
4° scaglione per consumi oltre 1560 mc/anno 0,186 €/mc 0,150 €/mc

Comunicato agenzie delle Dogane


 In base all'attuale normativa il periodo su cui vengono conteggiati i consumi, e che determina lo scaglione di appartenenza è l'anno solare (dal 1 Gennaio al 31 Dicembre). 

  • l'Addizionale regionale espressa in €/mc. L'addizionale regionale per la Lombardia è stata azzerata con la Legge Regionale n. 27 del 18 dicembre 2001. Pertanto a partire dal Gennaio 2002, il suo valore è pari a zero €/mc.
  • Le altre Regioni a statuto ordinario hanno emanato leggi regionali fissando le aliquote dell'addizionale di loro competenza
  • l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi civili, dal 1° Gennaio 2008, è pari al 10% sugli importi relativi ai primi 480 mc di gas consumati ogni anno; il 20% sui successivi consumi del medesimo anno.

USI INDUSTRIALI
Al costo industriale del metano, devono essere aggiunte: 

  • l'Accisa indifferenziata per scaglioni di consumo e pari a 0,012498 €/mc. Per consumi superiori a 1.200.000 mc/anno e fino al 31 Dicembre 2008 l'accisa è 0,0074988 €/mc. Il gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica è assoggettato ad accisa di 0,0004493 €/mc, mentre per autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è 0,0001348 €/mc.
  • Rimane inalterata l'applicazione dell'aliquota di Accisa agevolata riservata agli usi industriali di tipo artigianale, agricolo e produttivo, al settore alberghiero, alla distribuzione commerciale, agli esercizi di ristorazione, agli impianti sportivi per attività dilettantistiche e senza fini di lucro, alle attività di assistenza di disabili, anziani, orfani e indigenti.
  • l'Addizionale regionale espressa in €/mc. L'addizionale regionale per la Lombardia è pari a zero €/mc. Le altre Regioni a statuto ordinario hanno emanato leggi regionali fissando le aliquote dell'addizionale di loro competenza
  • l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 20% sugli importi relativi a tutti i consumi annui. Resta in vigore il diritto all'IVA ridotta, e pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.
  • Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull'Imposta Erariale o sull'IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui regimi fiscali agevolati.

 

 

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