Tariffe Energia Elettrica per la Casa

TARIFFE IN VIGORE

dal 1° luglio al 30 settembre 2010 

Tariffe di fornitura per i clienti domestici del mercato della maggior tutela

Tariffe di fornitura per i clienti domestici sul mercato della maggior tutela Opzione Bioraria

Tariffe di fornitura per i clienti domestici sul mercato della maggior tutela Opzione Bioraria Transitoria

Tariffe per il servizio di trasporto per i clienti domestici sul mercato libero


1. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Le tariffe finali per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinate ai clienti domestici sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) con propria deliberazione ("Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" allegato alla deliberazione n. 348/07).

La tariffa "D2" è destinata alle forniture per usi domestici con potenza contrattualmente impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente.
La tariffa "D3" è rivolta ai clienti con fornitura per usi domestici non effettuata in abitazioni di residenza e in ogni caso per potenza contrattuale impegnata superiore a 3 kW.

Il prezzo finale è costituito, oltre che dalle componenti tariffarie, dagli oneri di sistema (componenti A, UC e MCT), anch'essi definiti dall'AEEG, e dalle imposte, di competenza del Ministero delle Finanze e degli Enti Locali (Comuni e Province).

2. STRUTTURA DELLA TARIFFA

  • Quota variabile (corrispettivo di energia) espressa in c€/kWh a copertura dei costi di trasporto e vendita dell'energia elettrica.
  • Quota fissa espressa in c€/punto di prelievo/mese.
  • Quota potenza espressa in c€/mese, per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
  • Componenti A, UC e MCT a copertura degli oneri di sistema, determinate con provvedimenti dell'AEEG.
  • Imposte

Le imposte includono:

  • l'imposta erariale (c€/kWh), determinata con la Circolare 61/D dell'Agenzia delle Dogane del 21 dicembre 2001;
  • l'imposta addizionale (c€/kWh), determinata con la Circolare 61/D dell'Agenzia delle Dogane del 21 dicembre 2001;
  • lVA, calcolata sull'ammontare totale dovuto, pari al 10% per gli usi domestici.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA VENDITA

La Direttiva 2003/54/CE stabilisce cha a partire dall'1 luglio 2007 siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica. I clienti domestici possono pertanto recedere dal precedente contratto di vendita e scegliere un venditore di energia elettrica diverso dall'impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale.

Con deliberazione 156/07 (Allegato A), come successivamente modificata e integrata, ai sensi del decreto legge n. 73/2007 (convertito in legge n.125 del 2007), l'AEEG ha definito il servizio di maggior tutela per i clienti domestici che non hanno esercitato il recesso. A tali clienti il servizio di vendita è garantito dall'impresa distributrice a condizioni economiche stabilite dall'AEEG così articolate: 

  • Corrispettivo PED espresso in c€/kWh a copertura di acquisto e dispacciamento;
  • Corrispettivo PCV espresso in c€/punto di prelievo/mese a copertura dei costi di commercializzazione.
  • Componenti UC1 e PPE a copertura degli oneri di sistema.
  • Componente DISPbt espressa in c€/kWh e in c€/punto di prelievo/mese a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

 

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