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Maggior Tutela

 

Hanno diritto al Servizio di maggior tutela a condizioni e prezzi definiti dall’Autorità i clienti finali domestici e le piccole imprese (aventi venti meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) con tutti i punti di prelievo in bassa tensione

 


    Il servizio di Maggior Tutela è disciplinato dal Testo Integrato Vendita (TIV) approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera 156/07 e successive modificazioni. Esercente la maggior tutela è il soggetto che, ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge18 giugno 2007, eroga il servizio di Maggior Tutela.

    Il servizio di Maggior Tutela garantisce:

    • la fornitura di energia ai privati che non hanno ancora scelto un fornitore di energia elettrica o ne sono momentaneamente sprovvisti.

    • la fornitura di energia a prezzi stabiliti dall'AEEG.


    Possono aderire al servizio di Maggior Tutela:

    • i consumatori finali domestici

    • le piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, con tutti i punti di prelievo in bassa tensione che non abbiano ancora scelto autonomamente un fornitore di energia elettrica o che rimangano momentaneamente sprovvisti di fornitore.


    Leggi le Tariffe per uso domestico

     

     


    Il mercato dell'energia elettrica in Italia è disciplinato dal decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, il cosiddetto decreto Bersani che recepisce la direttiva UE 96/92/CE del Parlamento Europeo, e dal successivo decreto-legge n.73/07.

    In forza del decreto, le attività di vendita, produzione, importazione e acquisto dell'energia elettrica sono libere, cioè possono essere svolte in regime di concorrenza fra diversi operatori, nel rispetto però degli obblighi di servizio pubblico.

    La pluralità di diversi operatori, con diverse offerte garantisce al consumatore finale la possibilità di scegliere il proprio fornitore.

    Il mercato però non si esaurisce con la possibilità di acquistare, vendere o produrre energia: la filiera del settore elettrico è costituita anche da altre figure che svolgono servizi di vario genere e che operano in regime di concessione.

    Si pensi per esempio alla vendita di energia al mercato vincolato, tale attività è caratterizzata da un monopolio legale. Oppure si pensi ai monopoli naturali che contraddistinguono le attività di trasporto e distribuzione: in questi casi si opera in regime di monopolio perché la duplicazione delle infrastrutture non sarebbe conveniente dal punto di vista tecnico-economico.

    La liberalizzazione del mercato ha di fatto reso libere le attività a monte, cioè la generazione o produzione di energia elettrica e l'importazione, e le attività a valle della filiera, cioè la vendita al cliente finale.

    Le attività legate al trasporto e alla distribuzione, quelle propriamente dette in regime di monopolio naturale, sono gestite da soggetti concessionari, quali i distributori locali come A2A Reti Elettriche, Enel Distribuzione, ACEA Distribuzione, o altri, o da Terna per quanto riguarda il trasporto in alta tensione.

    Tali attività sono regolamentate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, e di fatto non sono oggetto di contrattazione fra il cliente finale idoneo e il venditore. I corrispettivi monetari dovuti dai clienti finali a fronte di questi servizi sono stabiliti per legge dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sono uguali per tutti a prescindere dal fornitore prescelto.

    Approfondisci il tema del costo del servizio elettrico