L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
| Per il nord italia | ||
|---|---|---|
| Scaglione | Consumi (mc/annui) |
accisa (euro/mc) |
| 1° | fino a 120 | 0,044 |
| 2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,175 |
| 3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,170 |
| 4° | superiori a 1560 | 0,186 |
| Per il mezzogiorno | ||
|---|---|---|
| Scaglione | Consumi (mc/annui) |
accisa (euro/mc) |
| 1° | fino a 120 | 0,038 |
| 2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,135 |
| 3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,120 |
| 4° | superiori a 1560 | 0,150 |
L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) espressa in termini percentuali, applicata al consumo di gas per usi industriali è pari al 21% sugli importi relativi a tutti i consumi annui. Resta in vigore il diritto all'IVA ridotta, e pari al 10%, per le sole attività di tipo estrattivo agricolo e manifatturiero.
Le categorie di consumatori di tipo industriale che hanno diritto a regimi fiscali agevolati sull'Imposta Erariale o sull'IVA possono scaricare i moduli di richiesta consultando la pagina sui Regimi Fiscali Agevolati. Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.
E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 21% sulla parte eccedente.
La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.
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