L’imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Regioni, incide sulla formazione del prezzo ai clienti finali attraverso le seguenti voci:
Il Decreto Legislativo 26/07 art. 2 definisce le disposizioni in materia di aliquote di accisa (Imposta erariale e addizionale regionale) e di imposta sul valore aggiunto (IVA) da applicare sul gas naturale per gli usi civili.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo sistema di tassazione prevede, per gli usi civili, l’applicazione dell’accisa (Normativa Accise) non più sulla tipologia di utilizzo ma in scaglioni annuali a “riempimento” (facendo riferimento all’anno solare dal 1/1 al 31/12), stabilendo quattro fasce di consumo:
| PER IL NORD ITALIA | ||
|---|---|---|
| Scaglione | Consumi (mc/annui) |
accisa (euro/mc) |
| 1° | fino a 120 | 0,044 |
| 2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,175 |
| 3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,170 |
| 4° | superiori a 1560 | 0,186 |
| PER IL MEZZOGIORNO | ||
|---|---|---|
| Scaglione | Consumi (mc/annui) |
accisa (euro/mc) |
| 1° | fino a 120 | 0,038 |
| 2° | superiori a 120 fino a 480 | 0,135 |
| 3° | superiori a 480 fino a 1560 | 0,120 |
| 4° | superiori a 1560 | 0,150 |
Anche le disposizioni ai fini IVA sono armonizzate con quelle previste in materia di accise.
E’ quindi prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta (10%) per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui” (anche in questo caso fa riferimento l’anno solare) e non più alla somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione acqua calda (T1).
Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 21% sulla parte eccedente.
La quota fissa e tutti gli oneri accessori (contrattuali e allacciamenti) sono soggetti all’aliquota ordinaria.
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